In seguito alla scelta di AGESCI di aderire al Terzo Settore, dal 2021 il codice fiscale è obbligatorio per tutti i livelli associativi (Gruppi, Zone e Regioni) che, a norma dell’art. 50 dello Statuto, sono responsabili della propria amministrazione e finanziariamente autonomi. Il codice fiscale è indispensabile per essere iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e, inoltre, va presentato per ogni intestazione od operazione economica (per es. aprire un conto corrente, sottoscrivere un contratto di locazione, ricevere una donazione o un legato, fattura di acquisto materiale, ecc.).
I Gruppi non svolgendo attività commerciale non devono per nessun motivo richiedere la Partita Iva.
Il codice fiscale viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate del proprio territorio dietro semplice richiesta (su mod. AA5/6) compilata e sottoscritta dal Rappresentante legale (capo Gruppo o Responsabile di Zona o Responsabile regionale): ogni cambiamento del Rappresentante e/o della sede legale deve essere comunicato all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, che provvede a modificare (senza alcuna spesa) i dati inseriti nel codice fiscale.
I livelli che volessero usufruire dell’assistenza fiscale attraverso la specifica Convenzione nazionale stipulata con il CAF, possono richiedere assistenza aprendo un ticket nell’area helpdesk “Assistenza fiscale Terzo Settore”. La richiesta verrà inviata direttamente al CAF e verrà processata nel minor tempo possibile. Il costo del servizio sarà a carico del livello richiedente e da questo direttamente pagato al CAF.
Sia nel caso di prima richiesta di codice fiscale che nel caso di comunicazione di variazione dati, che nel caso di richiesta di chiusura del codice fiscale (estinzione), la pratica dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data del verbale di riferimento.
Documentazione obbligatoria da consegnare per il buon esito della pratica:
- la scansione del mod. AA5/6 compilato e firmato dal Rappresentante legale,
- il proprio documento di identità ed una sua fotocopia,
- un verbale, su carta intestata del Gruppo (fac simili disponibili nell’area helpdesk “Assistenza fiscale Terzo settore”)
Raccomandiamo di seguire la corretta compilazione del Modello AA5/6 (vedi istruzioni nell’area helpdesk “Assistenza fiscale Terzo settore”).
Se la richiesta viene presentata tramite un delegato, questo dovrà produrre anche fotocopia del documento d’identità del delegante (che avrà compilato e firmato l’apposito quadro “Delega”).
Nel caso di richiesta di chiusura del codice fiscale (estinzione), la pratica si può presentare esclusivamente per via telematica.
È possibile rivolgersi all’assistenza del CAF in Convenzione nazionale aprendo un ticket su https://helpdesk.agesci.it/support/solutions/articles/13000086104-chiusura-del-codice-fiscale . Il costo del servizio sarà a carico del livello richiedente e da questo direttamente pagato al CAF.
Per non vanificare il lavoro di aggiornamento al RUNTS sui dati fiscali di tutti i livelli associativi, ogni volta che effettuate una modifica (o un’apertura o una chiusura) sul codice fiscale inviate il certificato a [email protected].
Modello EAS
Una volta terminata la pratica di prima richiesta del codice fiscale sarà necessario presentare - entro 60 giorni dalla data di costituzione dichiarata - il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (EAS). La pratica si può presentare esclusivamente per via telematica.
Considerando che il modello deve essere compilato in modo ben preciso secondo la particolare configurazione dell’AGESCI ed uguale a tutti i livelli, occorre rivolgersi all’assistenza del CAF in Convenzione nazionale aprendo un ticket su “https://helpdesk.agesci.it/support/solutions/articles/13000086103-trasmissione-modello-eas”. Il costo del servizio sarà a carico del livello richiedente e da questo direttamente pagato al CAF.
Nella richiesta dovrà essere indicata la data di costituzione dichiarata, in fase di richiesta di codice fiscale, nel quadro A del modello AA5/6 e occorrerà allegare la scansione del certificato di attribuzione.
Il CAF provvederà a trasmettere l’EAS all’Agenzia delle Entrate, rinviando poi al Rappresentante legale il modello stesso firmato digitalmente con la ricevuta di avvenuta trasmissione.
Nel caso di variazione del Rappresentante Legale e/o sede legale, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 125/E del 6 dicembre 2010 esonera le organizzazioni dall’invio di un nuovo EAS, ma è necessario comunicare tali variazioni come detto all’inizio di questo capitolo.
L’art. 30 del D.to Lg 185/2008, che ha sancito l’obbligo dell’adempimento del modello EAS, prevede anche l’obbligo di una corretta tenuta contabile: a tal fine, invitiamo a leggere il capitolo “Bilancio di Gruppo”.