Le raccolte occasionali di fondi generalmente avvengono in luoghi pubblici - in occasione di giornate di sensibilizzazione su temi specifici o in occasione di feste paesane, feste del patrono o feste del volontariato locale - e possono contemplare diverse attività: offerta di doni (azalee, uova di Pasqua, gadgets, arance, ecc.), vendita di torte, bamboline e simili, organizzazione di tombole, lotterie, pesche e banchi di beneficenza, anche solo la diffusione di volantini e depliants inerenti l’attività associativa.
 Questo tipo di attività deve essere residuale e strumentale allo svolgimento delle attività principali. Un’attività per la raccolta di fondi - finalizzata ad autofinanziamento - è consentita e gode di determinati benefici purché abbia determinate caratteristiche ossia che venga effettuata occasionalmente, in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazioni.

Le diverse modalità con cui si effettuano le raccolte fondi sono importanti, perché a seconda delle diverse tipologie, diversi saranno gli adempimenti da porre in essere. Di seguito, a titolo di esempio, le prescrizioni per alcune delle fattispecie più comuni.

 

Innanzitutto qualora la raccolta di fondi preveda l’occupazione di spazi pubblici (piazze e/o strade), l’associazione interessata dovrà chiederne opportuna autorizzazione all’Ente proprietario (Comune, Provincia) e pagare gli eventuali costi legati all’occupazione del suolo e delle aree pubbliche (Tosap/Cosap, spese di sopralluogo e istruttoria, ecc).

 

Per la promozione dell’iniziativa di raccolta di fondi potrebbe essere prevista anche l’affissione di locandine. In questo caso oltre alla eventuale timbratura delle locandine, potrebbe essere obbligatorio il pagamento di diritti di affissione. È importante tener conto del fatto che per i tributi locali (tassa sull’occupazione suolo pubblico, affissioni) la regolamentazione è contenuta nei singoli regolamenti comunali, a cui sarà necessario e utile fare riferimento.

 

Il D.Lg 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, pubblicato in GU n. 33 del 09/02/2012 – supplemento ordinario n. 27, in vigore dal 10/02/2012, porta con se molte novità tra cui molto interessante è quella proposta dall’art. 41 Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

In pratica, per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di fiere, sagre, manifestazioni religiose e culturali o eventi locali straordinari non è più necessario né il corso né l’autorizzazione del Comune ma è sufficiente presentare la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) priva di asseverate dichiarazioni ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 241/1990 e non soggetta al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59.

 

Il gruppo può organizzare spettacoli e intrattenimenti: musica, teatro, letture di brani letterari, proiezioni di film. In questo caso bisogna ricordarsi che sulle opere d'ingegno pesano i diritti SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori). Le organizzazioni devono fare una comunicazione preventiva in carta libera all'ufficio SIAE competente per territorio indicando genere dello spettacolo, giorno, ora e luogo, prezzo del biglietto. La SIAE a sua volta, rilascia un permesso e un borderò, cioè un modulo che l'artista compila fornendo le indicazioni necessarie per calcolare il diritto d'autore, che vanno pagati anche se lo spettacolo è gratuito.

È stato siglato un accordo tra l’AGESCI e la SIAE al fine di vedere riconosciute condizioni particolari per il trattamento del Diritto d’Autore dovuto per le utilizzazioni del solo repertorio Sezione Musica che avvengono sotto forma di:

  • Musica d’ambiente, ovvero esecuzioni musicali diffuse a mezzo apparecchi riproduttori sonori e/o video sonori con caratteristica di sottofondo musicale rispetto alle ordinarie attività svolte all’interno delle sedi dei gruppi AGESCI (o di spazi appositamente messi a disposizione per gli incontri e le attività) e rivolte agli iscritti all’Associazione.
  • Manifestazioni musicali, ovvero esecuzioni musicali che avvengono in occasione di spettacoli musicali e intrattenimenti al chiuso o all’aperto in occasioni di feste, gratuite o a pagamento, organizzate direttamente dal gruppo scout AGESCI e riservate agli iscritti AGESCI. 

Ogni qual volta il luogo dello spettacolo è aperto al pubblico, il personale SIAE può accedere per verificare il rispetto della normativa; il locale associativo in cui avviene lo spettacolo viene considerato "non aperto al pubblico" quando vi si accede esclusivamente dall'interno della sede sociale, l'ingresso della quale deve essere rigorosamente riservato ai soci.

Attenzione: nonostante la riduzione o l'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti, resta pur sempre da chiedere alla SIAE il permesso per l'utilizzo di opere protette da diritto d'autore e pagare i diritti relativi. Nel caso in cui gli artisti siano pagati, inoltre, non bisogna dimenticare di fare i dovuti versamenti all'Enpals e all'Inps.

 

 Il D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 consente alle associazioni assistenziali, culturali, ricreative e sportive riconosciute l'organizzazione di lotterie, tombole e pesche di beneficenza, se queste manifestazioni sono necessarie per far fronte alle proprie esigenze finanziarie; le tombole possono assegnare premi in denaro, tuttavia il totale dei premi in palio non deve superare € 12.911,42; le lotterie e le pesche di beneficenza non possono assegnare premi in denaro, tuttavia il ricavato può arrivare fino a € 51.645,68.

Se la manifestazione è diretta anche ai non soci, i premi corrisposti sono soggetti ad una ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta (l’aliquota è il 10%).

Per organizzare questo tipo di manifestazioni il rappresentante legale deve innanzitutto inviare la comunicazione all'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, che rilascia l'apposito nulla-osta (anche con silenzio - assenso se non fornisce diniego entro 30 giorni) previsto dal c. 13-quinquies art. 39 legge 24 novembre 2003, n. 326; poi deve dare comunicazione, almeno 30 giorni prima, al Prefetto e al Sindaco del Comune in cui sarà effettuata l'estrazione, allegando:

  • per le lotterie: il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori. La vendita dei biglietti della lotteria deve essere limitata al territorio della Provincia;
  • per le tombole: il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella, più la documentazione comprovante il versamento della cauzione. Per la tombola la vendita delle cartelle è limitata al Comune;
  • per le pesche di beneficenza: il numero dei biglietti da emettere ed il relativo prezzo. La vendita dei biglietti è limitata al territorio dove si effettua la manifestazione.

Dal momento che il Prefetto può vietare lo svolgimento delle manifestazioni se non gli risulta che essa sia necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell'associazione, conviene che nella comunicazione si descriva come il ricavato sia indispensabile per garantire il raggiungimento degli scopi istituzionali. Il ricavato di queste manifestazioni è escluso dal campo di applicazione IVA, non è soggetto all'IRES e all'IRAP se trattasi di raccolte pubbliche occasionali di fondi.