L’articolo 28 del DPR 600/1973 prevede che “Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare sui contributi che erogano una ritenuta del quattro per cento, a titolo di acconto delle imposte, alle imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.” Si tratta quindi di una ritenuta a titolo di acconto che, come noto, costituisce un'anticipazione dell'imposta dovuta e non un ulteriore onere fiscale. Tale ritenuta d'acconto si applica quindi a quei soggetti che conseguito redditi di natura commerciale e che quindi sono soggetti al pagamento dell’IRES. Se il Gruppo non svolge neppure in via occasionale attività commerciale, o, più in generale, non possiede redditi d'impresa non è soggetto alla ritenuta del 4%.