La percentuale soglia non superabile del 5% è riferita alle attività con riaddebito dei relativi costi ai soci; se si ragiona facendo un conteggio complessivo tra tutte le entrate e tutte le uscite sostenute da un certo livello associativo, tra i movimenti non bisogna tenere in considerazione tra le Entrate dell’incasso delle Quote Associative-Censimenti (e tra le uscite non bisogna quindi considerare quanto riversato ai livelli associativi “superiori”), dell’incasso di eventuali donazioni/erogazioni liberali da chiunque ricevute, e neppure dell’incasso delle attività di raccolta fondi di cui all’art.7 del DLgs. 117/17 (per noi “autofinanziamenti”) che hanno invece una loro logica diversa.