Vantaggi iscrizione APS
- ricevere contributi dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali o da altri enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi (i cosiddetti ‘finanziamenti per progetti’) realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- stipulare convenzioni con gli enti pubblici (es. Comune, Provincia, ecc) per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi;
- ottenere, da parte delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, l’utilizzo di beni mobili ed immobili, a titolo non oneroso in caso di manifestazioni temporanee (art. 31), o incomodato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali (art. 32);
- essere autorizzati temporaneamente (in occasione di particolari eventi o manifestazioni) alla somministrazione di bevande ed alimenti ed all’esercizio di attività turistiche e ricettive, ma solo per i propri associati e loro familiari conviventi (art. 31).
In merito alle imposte lo scenario sarà il seguente:
- l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive): una APS che svolga esclusivamente attività istituzionale è soggetta ad Irap nel caso in cui corrisponda degli stipendi fissi al personale dipendente oppure dei compensi per lavoratori autonomi occasionali. Gli enti che svolgono anche attività commerciale hanno il vantaggio che la base imponibile viene calcolata separatamente per le attività commerciali e per quelle istituzionali.
- l’IRES (Imposta sul Reddito delle Società), invece, le APS vi sono soggette per redditi fondiari (immobili di proprietà dati in affitto o usufrutto oppure utilizzati direttamente per le proprie attività), per redditi di capitale, per redditi di impresa e per i redditi diversi. Le quote e i contributi associativi non sono invece da considerare come proventi commerciali.
- non vengono tassati i fondi ricavati da raccolte pubbliche occasionali;
- non sono soggetti a tasse i contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche per attività conformi ai fini istituzionali;
- non sono tassate, in occasioni particolari legate ad eventi o manifestazioni straordinarie, le somministrazioni di cibo e bevande;
- non sono tassati i viaggi organizzati o le iniziative turistiche pensate solo ed esclusivamente in favore dei soci, purché vengano stipulate polizze assicurative per tutti i partecipanti;
- coloro che versano erogazioni liberali alla APS possono godere di detrazioni dai redditi.
Inoltre, il D.lgs 117/2017 ha introdotto l'esenzione dall'imposta di bollo a favore delle onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri. In particolare l'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ha stabilito che
"gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richieste dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo". L'ampia formulazione della disposizione ricomprende nell'esenzione anche le fatture e gli estratti conto.
Di conseguenza a partire dal 1 gennaio 2018 i suddetti atti sono esenti dall'imposta di bollo e dovranno recare la dicitura "Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017".
Infine, ai sensi dell’art. 148 TUIR, per le APS Nazionali e per le associazioni ad esse affiliate, non sono attività commerciali:
- la somministrazione di alimenti e bevande a soci/tesserati, effettuata da bar ed esercizi similari presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale;
- l’organizzazione di viaggi e soggiorni strettamente complementari all’attività istituzionale (tale attività è de-commercializzata ai fini IRES, ma è considerata commerciale ai fini IVA).