Per poter richiedere la nomina a capo deve trascorrere almeno un anno di servizio educativo dopo la partecipazione al CFA.

Quanto detto si evince dagli art 63 e 57 del regolamento.

L'art 63 recita: Il socio adulto che ha concluso il percorso formativo della seconda fase e che svolge servizio a qualsiasi livello associativo può richiedere alla propria Comunità capi la nomina a capo.

L'art 57  indica quali elementi sono necessari per concludere la seconda fase del percorso formativo di base. E tra questi troviamo al punto 1) il servizio educativo o quello di capo gruppo per almeno due anni di cui uno successivo al CFA.